Per usufruire dell’IVA al 10% e per dar corso all'ordine bisogna compilare la dichiarazione che potete scaricare di seguito. sarà inviata tramite posta elettronica subito dopo l’ordine e, una volta compilata, dovrà essere rispedita a noi, utilizzando una delle seguenti modalità:
-VIA POSTA ELETTRONICA: acquisendo la dichiarazione e il documento d’identità in digitale ed inviandola all’indirizzo vendite@solar-power24.eu ;
- VIA FAX: inviando la dichiarazione e il documento d’identità al numero fax 01119835422
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Se decidete di non avvalervi dell'agevolazione dell'aliquota iva ridotta e necessitate della fattura con iva 22% vi preghiamo appena trasmesso l'ordine di contattare i nostri uffici tramite la form di contatto e richiedere l'emissione di fattura con iva al 22% (specificare il numero d'ordine e la vs ragione sociale). Con la richiesta di applicazione dell’IVA al 22%, provvederemo all’adeguamento del prezzo, che comunque sarà preventivamente comunicato al cliente.
DETRAZIONI FISCALI
- detrazione fiscale del 50%
L'acquisto di componenti per l'accumulo in impianti fotovoltaici, se effettuati da soggetti che ne hanno diritto, consente di accedere alle detrazioni fiscali del 50% fino al 31 dicembre 2015, entro il limite di spesa annua totale di 96000 € per ogni unità immobiliare.
La detrazione riguarda le spese sostenute per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia .
Anche le spese sostenute per l’acquisto e la realizzazione di un impianto fotovoltaico sono detraibili se l’impianto è al servizio dell’immobile residenziale. Infatti gli impianti fotovoltaici sono considerati a tutti gli effetti opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici.
Il bonus fiscale irpef per impianti fotovoltaici si può cumulare con lo scambio sul posto e il ritiro dedicato, ma non con gli incentivi del Quinto Conto Energia.
E’ esclusa, inoltre, la possibilità di fruire della detrazione quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso abbia fini commerciali, come, ad esempio, nei casi in cui l’impianto non è posto al servizio dell’abitazione oppure ha una potenza superiore ai 20 kW.
In merito alla documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici derivanti dall’installazione di un impianto fotovoltaico si evidenzia che la realizzazione dell’impianto a fonte rinnovabile comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici e qualsiasi certificazione non potrebbe che attestare il conseguimento di un risparmio energetico. È sufficiente, quindi, conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale, mentre non è necessaria una specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico derivante dall’installazione dell’impianto fotovoltaico.
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- l’inquilino o il comodatario
- i soci di cooperative divise e indivise
- i soci delle società semplici
- gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del "bonus" si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti.
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Per usufruire della detrazione, è necessario pagare le spese detraibili tramite apposito bonifico bancario o postale (per risparmio energetico o ristrutturazione edilizia), da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
ATTENZIONE IL PAGAMENTO IN FORMA NON CORRETTA COMPORTA LA PERDITA DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE
NON ESITATE A CONTATTARCI IN CASO DI DUBBIO
Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
- le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
- ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali
- in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori
- comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
- fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
- ricevute dei bonifici di pagamento